Storia del CEM Aprile 2006
Storia del CEM
Antologia
A cura di Antonella FucecchiNon esistono simboli neutri, tutti sono carichi di significati, esprimono universi di valori con i quali siamo chiamati ad un confronto; ne abbiamo scelti alcuni particolarmente rilevanti:
- le mutilazioni genitali femminili
- la festa di Halloween
- il cristallo rosso
- il Rapporto della commissione Stasi sulla laicità
LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
Lo Stato italiano dispone di una legge relativa alle mutilazioni genitali particolarmente innovativa: la 414\B approvata il 22 dicembre 2005, dopo un iter iniziato nel luglio del 2001: ”È il primo ed unico esempio di legge che non lascia l'azione preventiva semplicemente al fattore deterrente, ma prevede e finanzia la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alle comunità stanziando 5 milioni di euro l'anno per la prevenzione della pratica” (AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo). In Italia vivono 40mila donne infibulate e ogni anno seimila bambine tra i quattro e i dodici anni rischiano di essere sottoposte a questo rituale. È un triste primato nella Ue.
Legge 414B. Art. 1. (Finalità)
In attuazione degli articoli 2,3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
Inoltre dopo l'articolo 583 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 583-bis. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione, qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia del corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. (…)
IL CRISTALLO ROSSO
Dalla sua fondazione nel 1864 ad opera dello svizzero Dunant, il Movimento della Croce Rossa Internazionale ha ammesso soltanto due simboli: la Croce e la Mezzaluna. Ma tali simboli presentano gravi inconvenienti: sembrano accordare una preferenza a cristianesimo e islam; sono problematici nei paesi dove coesistono comunità religiose diverse, compromettendo la valenza protettiva del simbolo.
Per questo si è resa necessaria la ricerca di un emblema neutro aggiuntivo che potesse essere adottato da tutti gli Stati e le Società Nazionali. L'8 dicembre 2005 con 98 voti favorevoli, 27 contrari e 9 astensioni è stato adottato il Cristallo Rosso, non senza controversie diplomatiche. Il simbolo è stato chiamato così perché la parola Cristal è identica in inglese e francese, ed ha le stesse iniziali di Croce e mezzaluna (Croissant).
Dalla Circolare informativa aggiuntiva (8.12.05) sul III Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949:
Uso protettivo : Il nuovo simbolo protettivo si compone di un quadrato rosso, poggiato su uno degli angoli, collocato su fondo bianco. Esso si aggiunge a quelli riconosciuti dalla convenzione di Ginevra ed ha gli stessi fini. Può essere impiegato e va rispettato a condizioni identiche a quelle previste nelle Convenzioni del 1949 e dai Protocolli Aggiuntivi del 1977 per gli emblemi protettivi. I servizi sanitari, il personale religioso delle Forze Armate delle Alte Parti contraenti potranno, senza ledere i loro emblemi attuali, utilizzarlo come simbolo di protezione a titolo temporaneo, se tale utilizzo è in grado di rafforzare la loro protezione.
Le Società Nazionali potranno in conformità con la legislazione nazionale e in circostanze eccezionali e per facilitare il loro lavoro, utilizzare il nuovo emblema di protezione a titolo temporaneo. (…).
LA FESTA DI HALLOWEEN
Questa festività di origine celtica americanizzata ha soppiantato in pochi anni Ognissanti della quale rappresentava la vigilia, come l'etimologia conferma: Halloween è la contrazione di “ All Hallows Eve ”. Con il suo repertorio di zucche, spiriti, ragni e scheletri, Halloween è entrata anche a scuola, senza essere mai stata sottoposta ad alcun vaglio critico.
Comparsa in Europa in un momento preciso, Halloween è insieme l'espressione della crescita di una credulità che è sempre più grande, per non dire infinita, quando non c'è più la religione per collegare la catena del tempo e gli individui tra loro; è anche l'espressione di una massificazione dei “desideri”, secondo la psicologia delle “società di massa”. Sotto il prisma del solo svago, tutti gli aspetti culturali sono trascinati nei consumi, tutti i consumi nel consumo di massa e tutte le scelte nel conformismo.
Halloween corrisponde inoltre a una sorta di ritorno al paganesimo - che era stato rimosso - costituito da due elementi fondamentali: una religione cosmica della natura e una ricerca del mondo spirituale della coscienza. Jean Markale , difensore di culti celtici e di Halloween, afferma, a proposito del paganesimo, che “continua a permanere da duemila anni, come un substrato , un pensiero parallelo di un'Europa le cui radici non sono giudeo-cristiane, ma indoeuropee, pagane”. E, per evitare qualunque ambiguità, conclude: “La dittatura dell'ideologia cristiana non ha soffocato i valori antichi”.
Non pensiamo dunque che questo neopaganesimo (con i suoi due aspetti:) sia, a seconda dei casi, un capriccio modernista senza conseguenze o un arretramento delle nostre coscienze religiose. Questo neopaganesimo è, nello stesso tempo, un compimento della modernità ed un ritorno all'arcaico.
RAPPORTO SULLA LAICITÀ
È nella scuola dell'obbligo che può maturare il senso della laicità, ingrediente indispensabile per predisporre all'accoglienza e deterrente del fanatismo. In Francia l'esigenza di promulgare una legge relativa alla visibilità dei simboli religiosi a scuola ha assunto carattere di urgenza nel momento in cui è diventata una questione di ordine pubblico.
È per questo che la Commissione di riflessione sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica francese , meglio nota come “Commissione Stasi”, dal nome del suo presidente, propone di introdurre in un testo di legge sulla laicità la seguente disposizione: “Nel rispetto della libertà di coscienza e del carattere proprio degli istituti privati sotto contratto, sono vietati nella scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado gli indumenti e i simboli che manifestino un'appartenenza religiosa o politica. Ogni sanzione viene adeguata e assunta dopo che l'alunno è stato invitato ad uniformarsi agli obblighi”, Questa disposizione sarebbe inseparabile dalle seguenti precisazioni: “Gli indumenti e i simboli religiosi vietati sono i segni ostentatori, come una grande croce, un velo o una kippa. Non sono considerati come simboli di appartenenza religiosa i simboli discreti, come ad esempio, medaglie, piccole croci, stelle di Davide, mani di Fatima, o piccoli Corani. […]
Tale proposta va intesa come elemento d'integrazione. Non si tratta di porre un divieto, ma di fissare una regola di vita in comune. La nuova regola dovrà essere esplicitata e attuata mediante regolamenti interni e corsi di educazione civica. La sanzione deve intervenire solo come ultima ratio. (Versione online a cura dell'ADI).
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